Whistleblowing

Il D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, emanato in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019 (di seguito “Decreto Whistleblowing”), recepisce in Italia la nuova disciplina europea orientata, da un lato, a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, dall’altro, a prevenire e contrastare fenomeni quali la corruzione, la cattiva amministrazione e la prevenzione di violazioni di legge nel settore pubblico e privato.

Scopo della norma è disciplinare la protezione dei whistleblowers, ovvero delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse o l’integrità dell’ente, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo.

Manteco S.p.A. in conformità a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing, nonché alle indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e alla Guida Operativa di Confindustria, ha adottato un processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni (anche anonime) di violazioni, intese quali comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della società, inviate dai dipendenti e dai terzi.

La procedura adottata è rivolta a: i) dipendenti della società; ii) lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso la società; iii) lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso la società; iv) liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso la società; v) volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la società; vi) persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso la Società anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Chi segnala fornisce informazioni che possono portare all’indagine, all’accertamento e al perseguimento di casi di violazione delle norme, rafforzando i principi di trasparenza e responsabilità.

L’organo che gestisce la segnalazione, in sintesi:

  • rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della Segnalazione entro 7 (sette) giorni di calendario dalla data di ricezione.
  • mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest’ultima, se necessario, integrazioni;
  • dà diligente seguito alle Segnalazioni ricevute;
  • fornisce riscontro alla Segnalazione entro 3 (tre) mesi di calendario dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 (tre) mesi di calendario dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della Segnalazione.

La gestione delle Segnalazioni è effettuata in modo da garantire i Segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, prevedendo misure a tutela del Segnalante e, con specifico riguardo alle Segnalazioni effettuate ai sensi del D. Lgs. 24/2023, anche dei soggetti appartenenti al contesto lavorativo che abbiano aiutato o supportato il Segnalante nel processo di segnalazione e che abbiano con il Segnalante un rapporto di parentela entro il quarto grado, uno stabile legame affettivo o un rapporto abituale e corrente (art. 3, comma 5 del D. Lgs. 24/2023).

La Procedura garantisce la riservatezza dell’identità della persona segnalante, del facilitatore (da intendersi la persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo), della persona coinvolta (da intendersi sia persona fisica che giuridica) e della persona comunque menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

Nell’ambito del processo di gestione delle Segnalazioni i dati personali sono trattati nel rispetto della normativa vigente in materia (Regolamento EU 679/2016 e D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018). Il Trattamento dei dati personali relativi alle Segnalazioni è effettuato da Manteco S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, nel rispetto dei princìpi europei e nazionali in materia di protezione di dati personali.

La disciplina di cui al Decreto Whistleblowing, garantendo la protezione, sia in termini di tutela della riservatezza sia di tutela in caso di ritorsioni, contribuisce all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l’ente e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo.

Le segnalazioni potranno essere effettuate mediante i seguenti canali interni:

  • i. posta ordinaria, indirizzata all’Organo Ricevente all’indirizzo Via della Viaccia, 19 59013 Montemurlo (PO) Italia mediante recapito di due buste chiuse, di cui la prima contenente i dati indentificativi del Segnalante, unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento (salvo il caso di Segnalazione anonima) ed indicazione dell’indirizzo di posta ordinaria di riferimento per le necessarie e successive interlocuzioni, la seconda contenente la Segnalazione. Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “riservata all’Organo Ricevente”;
  • ii. incontro diretto, fissato entro un termine ragionevole su richiesta del Segnalante avanzata mediante il canale sopra indicato: il termine si ritiene coincidente con un arco temporale dai dieci ai quindici giorni dalla ricezione della richiesta.

Inoltre, in presenza dei presupposti di legge, il segnalante può effettuare una ‘segnalazione esterna’ o una ‘divulgazione pubblica’ mediante in canali illustrati nella procedura whistleblowing, cui si rinvia.

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